venerdì 26 febbraio 2010

Bonus arredi: detrazione fiscale del 20% per acquisto arredi per immobili ristrutturati


L'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione (10mila euro) va riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.
La detrazione d'imposta ammonta al 20% delle spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati. La detrazione va suddivisa in cinque rate annuali di pari importo ed è calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a 10mila euro1.
Per poterne beneficiare, è necessario che il contribuente, a partire dal 1° luglio 2008, abbia sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36%. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che hanno a oggetto parti comuni degli edifici o sono relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

martedì 23 febbraio 2010

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. La Cassazione conferma il sequestro preventivo di immobili a rischio crollo.


La Cassazione nella sentenza epigrafata, successiva ai disastrosi fatti di Messina (est. 30 settembre – dep. 14 ottobre 2009), si mostra rigorosa contro gli abusi edilizi e comunque contro le situazioni di pericolo che possano preludere al crollo degli edifici o allo smottamento delle aree su cui insistono.
Confermato nel caso di specie il sequestro preventivo di alcuni fabbricati affinché il reato contravvenzionale contestato di “omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina” di cui all’art. 677 c.p. venisse portato ad ulteriori conseguenze.

Individuato il fumus commissi delicti nella circostanza che i beni immobili sequestrati erano la causa dell’evento franoso per le modalità con le quali erano stati costruiti e per la mancanza di fognature e di sistemi di filtraggio dell’acqua, e nel fatto che l’omessa esecuzione dei lavori, necessari per il drenaggio del terreno, determinava il concreto pericolo dell’estendersi del fenomeno franoso e della rovina degli edifici con conseguente pericolo per le persone circolanti in prossimità delle case.
Quanto al periculum in mora è stato ravvisato nella circostanza che la libera disponibilità del bene avrebbe consentito l’utilizzazione delle aree di proprietà ed il pericolo concreto che ulteriori smottamenti o la rovina degli edifici potesse coinvolgere persone.

lunedì 22 febbraio 2010

ICI dovuta anche per gli immobili non condonati e privi del certificato di abitabilità


Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - Sent. del 28/01/2010, n. 1850 
Un immobile abusivo, privo del certificato di agibilità e non ancora condonato è soggetto al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.Infatti la Corte ha stabilito che ai fini dell’imposizione della tassa sui rifiuti è sufficiente che l’immobile risulti occupato nel territorio in cui il Comune gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

martedì 16 febbraio 2010

Distanze legali


Cass. Civ., 10 settembre 2009, n. 19554

In tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppur non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato.

lunedì 15 febbraio 2010

Avvalimento: ammissibilità anche se non previsto dal bando


T.A.R. Campania, Napoli, sezione VIII, 22 maggio 2009, n. 2852

L'avvalimento è ammesso anche nel silenzio del bando e "contro" le previsioni del bando; è obbligatorio allegare il contratto di avvalimento come prescritto dall'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006.

(contra: T.A.R. Bologna, sez. I, 17 dicembre 2008, n. 4653)


sabato 13 febbraio 2010

Proroga della detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie


La finanziaria 2010 proroga di un anno lo sconto Irpef del 36%ristrutturazione edilizia. La proroga fino al 2012 del bonus è estesa in favore di acquirenti ed intestatari di unità abitative facenti parte di fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.
Il beneficio fiscale, prorogato dalla disposizione contenuta nei commi 10 e 11, articolo 2, della legge 191/09, è concesso nel limite di 48mila euro per unità immobiliare. La detrazione Irpef del 36% è subordinata alla condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura. sulle spese di
Si rileva che per le spese sostenute nel 2012, le agevolazioni spettano a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013.

Fonte: il sole 24 ore. 

venerdì 12 febbraio 2010

Contributi agli artigiani per i mezzi di trasporto

 
Le misure per l’acquisto di filtri antiparticolato per i mezzi di trasporto degli artigiani e lo stato della qualità dell’aria sono gli argomenti illustrati il 3 febbraio a Torino dal vicepresidente della Giunta regionale e dall’assessore all’Ambiente.
Con l’obiettivo di ridurre le emissioni, in linea con il Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, la Giunta ha approvato una delibera che prevede agevolazioni destinate al comparto artigiano per l’acquisto di filtri antiparticolato da installare sugli automezzi ad uso aziendale. Al contributo sono ammessi i sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza (non inferiore al 90% di abbattimento), che installati su veicoli Euro 2 consentono di rispondere per le emissioni di particolato alla classe Euro 4 o superiori. I dispositivi devono essere omologati secondo i criteri previsti dal Ministero dei Trasporti. Il contributo, concesso fino al 30% della spesa e per un importo non superiore ai 1500 euro, si ottiene presentando la domanda agli sportelli di Artigiancassa, che gestisce le agevolazioni per conto della Regione, entro il 16 novembre 2010. Ne hanno diritto i veicoli Euro 2 (immatricolati da più di 10 anni), intestati a un’impresa artigiana che possa documentare l’installazione e il collaudo del sistema per il contenimento del particolato ed esibire la fattura che ne comprovi l’acquisto.

Chi è artigiano per le camere di commercio?


In Italia sono registrate nel registro delle imprese - sezione artigianato, le imprese che risultano essere come organico al di sotto di prestabiliti limiti dimensionali

  
I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:

  • impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9

  • impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5

  • lavorazioni artistiche, tradizionali e dell´abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16

  • autotrasportatori: 8 dipendenti

  • imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.

COMPUTO DEI LIMITI
Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo dei dipendenti, qualsiasi sia la mansione svolta, dei soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell´impresa, dei familiari coadiuvanti e degli apprendisti; sono esclusi dal computo i portatori di handicap, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e i lavoratori a domicilio, sempre che questi ultimi non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l´impresa.

Non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (L. 25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.

I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all´orario effettivamente svolto (D.Lgs. 100/2001) facendo la somma degli orari settimanali individuali a tempo parziale e calcolando le unità intere di orario a tempo pieno corrispondenti a tale somma.

L´eventuale arrotondamento va operato se la frazione eccedente supera il 50% dell´orario a tempio pieno.


SUPERAMENTO DEI LIMITI
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell´anno solare, i limiti sopra indicati, mantengono l´iscrizione.

giovedì 11 febbraio 2010

Tassa rifiuti o tariffa rifiuti?


Le società di gestione rifiuti tendono a considerare una tariffa la quota applicata (infatti viene chiamata TIA – Tariffa di Igiene Ambientale) mentre la Cassazione ha stabilito, seguendo l’orientamento della Comunità Europea, che quella pagata per lo smaltimento rifiuti sia una tassa e non una tariffa, rendendo inapplicabile l’IVA, che risulterebbe una tassa sulla tassa.
La tariffa, a differenza della tassa, dovrebbe far pagare agli utenti un servizio nella proporzione in cui ne usufruiscono. A quanto pare questa definizione non è applicabile nel caso dei rifiuti. In effetti nessuno controlla quanti rifiuti effettivamente produco, e nessuno mi premia se produco meno rifiuti di altri.
Se verrà riconosciuto l’indebito “oggettivo” (art. 2033, cod. civ.), i soggetti interessati avranno 10 anni di tempo per porre in essere l’azione di rimborso, che inizia con la presentazione di un’apposita istanza (redatta in carta libera). A tal fine è utile segnalare che la domanda di ripetizione d’indebito è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Unite, sent. n. 18053 del 18 dicembre 2002).
 
In termini numerici in tutta Italia ci sono ben 15 milioni di famiglie che dovranno fare ricorso per ottenere il rimborso del 10% dell’Iva non dovuta e versata negli ultimi dieci anni.  
In media, l’importo da rimborsare ad ogni famiglia si aggira intorno ai 350 euro, con un costo globale per lo Stato, o per l'ente pubblico che dovrà erogare i rimborsi, di circa 5 miliardi e 250 milioni di euro.

mercoledì 10 febbraio 2010

L'impresa appaltatrice è responsabile se il furto è commesso attraverso l'utilizzo dei ponteggi


Cass. civ. sez. III, 27 maggio 2009, n. 1227L’appaltatore è responsabile delle cose che ha in custodia (id est i ponteggi) e deve assicurarne la messa in sicurezza. Una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione e l’assegnazione dei lavori, la ditta aggiudicatrice, che abbia firmato il contratto d’appalto, risulterà responsabile nei confronti del condominio, nonché dei singoli condomini, per i danni occorsi durante l’esecuzione dei lavori stessi. A parte la responsabilità contrattuale, che la ditta assume in relazione al corretto svolgimento dei lavori, l’aggiudicatrice sarà responsabile anche in virtù dell’art. 2051 c.c. quale custode dei beni presenti sul cantiere.

martedì 9 febbraio 2010

Risparmio energetico: detrazione 55% non cumulabile con incentivi locali

La detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, applicabile fino al periodo d'imposta 2010, non e' cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico - istituzionalmente competente in materia di interventi per l'efficienza energetica - ha chiarito la portata applicativa del riferito art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 115/2008, affermando che la detrazione d'imposta del 55% e' riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non e' cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

Dunque alla luce delle nuove disposizioni normative e dei chiarimenti ministeriali, il contribuente che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi.

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebffe546ab8eaa9/ris3Edel26gennaio2010.pdf

lunedì 8 febbraio 2010

Piemonte, presentato un fondo immobiliare etico


Servirà a realizzare abitazioni da affittare a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. 

Si chiama “Abitare sostenibile in Piemonte” il fondo immobiliare etico promosso da Regione Piemonte e nove fondazioni bancarie (Compagnia di San Paolo, che interviene con una quota rilevante, Fondazione CR Cuneo, CR Asti, CR Torino, CR Biella, CR Fossano, CR Alessandria, Cr Saluzzo, Cr Vercelli) che mira non al massimo rendimento per gli investitori ma alla finalità sociale di alleviare l’attuale emergenza abitativa costruendo abitazioni che saranno affittate a prezzi del 25-30% inferiori rispetto a quelli di mercato.

giovedì 4 febbraio 2010

NESSUNA PARCELLA AL PROFESSIONISTA SE L'OPERA E' IRREALIZZABILE


Non va corrisposta la parcella al professionista se l’opera è giudicata irrealizzabile. È la conclusione a cui è giunto con la sentenza 3444 del 16 novembre scorso il Tribunale di Bari, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di pagamento avanzata da un tecnico dopo il respingimento della domanda edilizia. 

Secondo il Tribunale, infatti, il disegno non deve solo essere realizzato in modo corretto. È necessario anche il rispetto delle norme tecniche, dei rapporti di vicinato e della qualità architettonica.


Il professionista in esame aveva disegnato correttamente un fabbricato, che però danneggiava l’area confinante. La commissione edilizia comunale aveva quindi espresso un giudizio negativo, consigliando un progetto comune per le aree adiacenti. Nonostante ciò aveva comunque chiesto il pagamento della parcella.
 

Dall’alto lato il committente si era opposto al pagamento, visto che la prestazione non era stata adempiuta. Questo orientamento è stato accolto dal Tribunale di Bari, che ha affermato che il professionista deve fornire un progetto non solo corretto, ma coerente con le specificità territoriali e la normativa vigente.

Il Tribunale ha infatti applicato il principio dell’obbligazione di risultato, che deve essere ben definito. La realizzabilità dell’opera deve essere accertata dal progettista insieme a confini, rischio sismico e caratteristiche geomorfologiche.

Secondo il Tribunale, inoltre, il professionista – creditore deve essere in grado di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'effettivo perfezionamento della prestazione professionale richiesta dal cliente.

L'ingegnere, così come l'architetto o il geometra, nell'espletamento della sua attività, pur essendo questa un'obbligazione di risultato o di mezzi, ha il dovere di usare la diligenza del buon padre di famiglia per cui l'irrealizzabilità dell'opera per inadeguatezza del progetto predisposto, seppur dovuta a colpa lieve, costituisce inadempimento dell'incarico. Con conseguente legittimità del rifiuto del compenso.

DURC IRREGOLARE: NON E' CAUSA DI ESCLUSIONE DAGLI APPALTI


Appalti aperti anche alle imprese che commettono illeciti contributivi. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5896/2009 del 30 settembre scorso, ha stabilito che le piccole irregolarità non precludono la partecipazione a una gara a evidenza pubblica. 

L’illecito commesso dal rappresentante legale dell’azienda non può avere come conseguenza l’esclusione dell’impresa dalla gara. Il CdS ha infatti respinto il ricorso presentato dal Comune di Rimini contro una sentenza del Tar Emilia Romagna.

Il Tribunale Amministrativo aveva annullato la determinazione dirigenziale in base alla quale un’impresa con accertate irregolarità del Durc era stata esclusa dalla partecipazione a una gara pubblica.

mercoledì 3 febbraio 2010

FONDO REGIONALE DI RIASSICURAZIONE PER LE P.M.I.



Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2009, n. 37-10799
Modalità di intervento atte a migliorare la capacità di accesso al credito
delle Imprese colpite dalla recessione innescata dalla crisi finanziaria
dell'autunno 2008.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/07/suppo1/00000004.htm

martedì 2 febbraio 2010

A.G.: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 55%


Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2009 (Pubblicato il 22/12/2009) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
Inoltre, dal 30 dicembre 2009 è disponibile il prodotto software da utilizzare per trasmettere i dati relativi ai soli interventi, che danno diritto alla detrazione del 55%, i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta.
La comunicazione, che riguarda le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, potrà essere trasmessa in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010.