mercoledì 3 marzo 2010

Appaltatore responsabile per furto nel cantiere edilizio.

  
CASSAZIONE, SEZ II,SENT. 20995,30 SETTEMBRE 2009

Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio – ed é, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l’appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l’avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l’obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore e non all’attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive. 

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