giovedì 4 febbraio 2010

NESSUNA PARCELLA AL PROFESSIONISTA SE L'OPERA E' IRREALIZZABILE


Non va corrisposta la parcella al professionista se l’opera è giudicata irrealizzabile. È la conclusione a cui è giunto con la sentenza 3444 del 16 novembre scorso il Tribunale di Bari, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di pagamento avanzata da un tecnico dopo il respingimento della domanda edilizia. 

Secondo il Tribunale, infatti, il disegno non deve solo essere realizzato in modo corretto. È necessario anche il rispetto delle norme tecniche, dei rapporti di vicinato e della qualità architettonica.


Il professionista in esame aveva disegnato correttamente un fabbricato, che però danneggiava l’area confinante. La commissione edilizia comunale aveva quindi espresso un giudizio negativo, consigliando un progetto comune per le aree adiacenti. Nonostante ciò aveva comunque chiesto il pagamento della parcella.
 

Dall’alto lato il committente si era opposto al pagamento, visto che la prestazione non era stata adempiuta. Questo orientamento è stato accolto dal Tribunale di Bari, che ha affermato che il professionista deve fornire un progetto non solo corretto, ma coerente con le specificità territoriali e la normativa vigente.

Il Tribunale ha infatti applicato il principio dell’obbligazione di risultato, che deve essere ben definito. La realizzabilità dell’opera deve essere accertata dal progettista insieme a confini, rischio sismico e caratteristiche geomorfologiche.

Secondo il Tribunale, inoltre, il professionista – creditore deve essere in grado di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'effettivo perfezionamento della prestazione professionale richiesta dal cliente.

L'ingegnere, così come l'architetto o il geometra, nell'espletamento della sua attività, pur essendo questa un'obbligazione di risultato o di mezzi, ha il dovere di usare la diligenza del buon padre di famiglia per cui l'irrealizzabilità dell'opera per inadeguatezza del progetto predisposto, seppur dovuta a colpa lieve, costituisce inadempimento dell'incarico. Con conseguente legittimità del rifiuto del compenso.

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