giovedì 11 febbraio 2010

Tassa rifiuti o tariffa rifiuti?


Le società di gestione rifiuti tendono a considerare una tariffa la quota applicata (infatti viene chiamata TIA – Tariffa di Igiene Ambientale) mentre la Cassazione ha stabilito, seguendo l’orientamento della Comunità Europea, che quella pagata per lo smaltimento rifiuti sia una tassa e non una tariffa, rendendo inapplicabile l’IVA, che risulterebbe una tassa sulla tassa.
La tariffa, a differenza della tassa, dovrebbe far pagare agli utenti un servizio nella proporzione in cui ne usufruiscono. A quanto pare questa definizione non è applicabile nel caso dei rifiuti. In effetti nessuno controlla quanti rifiuti effettivamente produco, e nessuno mi premia se produco meno rifiuti di altri.
Se verrà riconosciuto l’indebito “oggettivo” (art. 2033, cod. civ.), i soggetti interessati avranno 10 anni di tempo per porre in essere l’azione di rimborso, che inizia con la presentazione di un’apposita istanza (redatta in carta libera). A tal fine è utile segnalare che la domanda di ripetizione d’indebito è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Unite, sent. n. 18053 del 18 dicembre 2002).
 
In termini numerici in tutta Italia ci sono ben 15 milioni di famiglie che dovranno fare ricorso per ottenere il rimborso del 10% dell’Iva non dovuta e versata negli ultimi dieci anni.  
In media, l’importo da rimborsare ad ogni famiglia si aggira intorno ai 350 euro, con un costo globale per lo Stato, o per l'ente pubblico che dovrà erogare i rimborsi, di circa 5 miliardi e 250 milioni di euro.

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